Università Popolare Interculturale
Art. 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
L’Università Popolare Interculturale, Università Aperta è nata nel 2011 ed è federata dal 2012 alla rete nazionale UNIEDA “Unione Italiana di Educazione degli Adulti", (Associazione di Promozione Sociale, iscritta al registro nazionale e con sede nazionale a Roma). In data odierna l’UPI in ottemperanza con le disposizioni del ‘Codice del Terzo Settore’, D.lgs. 117 del 3 agosto 2017 (d’ora in avanti Codice), adegua il proprio Statuto ai sensi della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 e assume la denominazione di Università Popolare Interculturale APS in sigla UPI APS.
Art. 2
SEDE E DURATA
L’UPI APS ha sede legale nel Comune di Battipaglia, eventuale variazione della sede può essere deliberata dal Consiglio Direttiva il quale ne darà comunicazione agli associati e agli organi competenti.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali).
La durata della APS è di durata illimitata.
Art. 3
SCOPI E FINALITÀ
L’APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
In favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei propri associati ed ha come oggetto, ai sensi dell’art. 5 del Codice del terzo settore lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generaleseguendo l’attribuzione delle lettere indicate dal codice:
Art. 4
ATTIVITÀ
Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più
attività di interesse generale:
Art. 5
SOCI
Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L’adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci si dividono in: fondatori, ordinari, sostenitori, partecipanti, secondo le modalità e le condizioni appresso indicate.
Soci fondatori: sono le persone intervenute all’atto costitutivo dell’Università Popolare Interculturale (atto del 12 aprile 2011) e delle delibere del consiglio direttivo successivo. I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.
Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell’UPI APS, si impegnano a collaborare al loro conseguimento.
Soci sostenitori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici economici che, con il loro contributo economico e/o professionale sostengono le finalità dell’APS.
Soci partecipanti: sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didattiche dell’APS e che versano la quota associativa e la quota di contributo ai corsi nella quantità e modalità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutte le qualità di soci fanno parte dell’elettorato attivo della APS e partecipano all’attività ordinaria dell’APS.
Art. 6
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’APS stessa.
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS. In caso di recesso, di esclusione per gravi motivi, di morte, la quota associativa annuale non verrà restituita.
L’associato può recedere dall’APS in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo.
Art. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’APS ed alla sua attività;
I soci hanno diritto:
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 8
QUOTA ASSOCIATIVA
I soci devono corrispondere, entro il termine dell’anno sociale, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
L’adesione all’APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 9
VOLONTARI
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell’APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
L’APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 10
ORGANI DELL’APS
Sono organi dell’APS:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo e Revisione legale dei conti.
Art. 11
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e partecipanti in regola col pagamento della quota annuale e può essere sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, il Presidente Onorario dell’Associazione;
- eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell’anno successivo;
- approvare le quote associative annuali dei soci fondatori, ordinari e partecipanti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto.
Art. 12
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 11.
Per deliberare lo scioglimento dell’APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 13
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, da un membro del Consiglio stesso.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni.
Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.
Art. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.
L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, l’eventuale vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’APS, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’APS. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’APS, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 15
PRESIDENTE
Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’APS di fronte a terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’APS, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’APS, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea, convoca l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti, stabilendone materia e limiti.
Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.
Art. 16
ORGANO DI CONTROLLO
Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del terzo settore.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del terzo settore.
Art. 18
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 19
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale dell’APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
Il bilancio sociale dell’APS deve informare circa le iniziative promosse nell’ambito sociale e culturale, le attività promozionali effettuate, la situazione economica e finanziaria della stessa, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto di gestione deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Il rendiconto di gestione e il Bilancio sociale sono pubblicati nella sezione Trasparenza del sito internet istituzionale dell’UPI.
Art. 20
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione conformemente a legge.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 21
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Università Popolare Interculturale
UPI APS è un’Associazione di promozione sociale nata nel 2011 e federata dal 2012 alla rete nazionale UNIEDA “Unione Italiana di Educazione degli Adulti", (Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383/2000, iscritta al registro nazionale e con sede nazionale a Roma).
UPI si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre associazioni, enti e istituzioni.
UPI finalizza la sua attività ad un progetto formativo orientato alla partecipazione, alla condivisione e alla innovazione dei saperi. E’ parte attiva in materia di cultura e formazione, contribuendo allo sviluppo della cultura diffusa, impegnandosi a rafforzare lo spirito del confronto pluralistico.
UPI non ha scopo di lucro e si propone di: intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, d’informazione e di formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell’Università, con particolare attenzione nei confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni; concorrere alla realizzazione del sistema integrato di educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i comitati locali EDA e con altri enti, fondazioni ed associazioni.
UPI contribuire allo sviluppo e all'approfondimento del sapere promuovendo la formazione complessiva della persona offrendo agli iscritti un consapevole e piacevole inserimento nel mondo della conoscenza favorendo una qualificata formazione culturale e personale.
Le attività dell’UPI sono rappresentato da conferenze, presentazioni di libri, Campagne ambientali e sociali, corsi, workshop, seminari, visite culturali, ecc.. A questi si aggiungono eventi e ricorrenze internazionali. Il contributo economico per partecipare ai Corsi servono a coprire le spese della docenza, della sede, e di tutte le spese necessarie al mantenimento e allo sviluppo delle attività dell’associazione.
UPI promuove la comprensione dei valori della diversità culturale, attirando l'attenzione sull'importanza di preservare e promuovere le culture del mondo in tutte le loro forme.
L’Unieda è la nuova denominazione della Fipec a partire dal 6 Luglio 2006. Con il cambio del nome è stato modificato anche lo statuto.
La Federazione Italiana per l’Educazione Continua nasce a Roma, il 10 luglio 1998. E’ un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con finalità sociali, culturali ed educative. Negli anni settanta e ottanta è iniziato un processo di alfabetizzazione della popolazione, portato avanti dal movimento sindacale, attraverso esperienze educative che miravano al raggiungimento del titolo di studio, prevalentemente quello di scuola media inferiore. Continua >>>